Sport e salute chiede indietro il bonus a 4000 collaboratori sportivi
Tanti sono i destinatari di una minacciosa comunicazione da parte di Sport e salute
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Come previsto dall'art. 12 del decreto legge 14 agosto 2020 e dall’art. 3 del Decreto interministeriale 28 settembre 2020, Sport e Salute S.p.A. procederà, anche per il mese di giugno 2020, ad erogare, in via automatica, l’indennità ai collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 delle misure di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sull’assunto che continuino a sussistere i presupposti e le condizioni di cui al citato art. 12, già oggetto di autocertificazione. Hanno diritto all’indennità tutti coloro che hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività.
Al riguardo, si precisa che a seguito di riscontro effettuato con l’Agenzia delle Entrate è risultato che Lei ha dichiarato al suddetto Ente compensi per l’anno 2019 superiori a euro 10.000,00, mentre in sede di presentazione della domanda sulla piattaforma Lei ha dichiarato alla scrivente Società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver percepito nell’anno 2019 compensi per un importo inferiore a euro 10.000,00.
Considerato quanto sopra e tenuto conto che l’art.75 del D.P.R. 445/2000, rubricato “decadenza dai benefici”, prevede che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decada dai benefici conseguenti o siano revocati gli eventuali benefici già erogati, si comunica che la Società non potrà procedere alla erogazione automatica dell’indennità per il mese di giugno 2020, fatta salva ed impregiudicata ogni azione che la Società medesima si riserva di intraprendere per il recupero delle somme precedentemente erogate in suo favore e ferma restando la responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici.
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