Decreto sostegni bis: fuori dall’emergenza, è il momento di guardare al futuro

Il Decreto Legge 73/2021 – meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis – pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi prosegue nella strada tracciata dai precedenti provvedimenti emergenziali al fine di attenuare le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19. Rispetto al passato non ci sono particolari novità, si tratta principalmente di una riproposizione e rifinanziamento di norme già esistenti. Vediamo le principali, con particolare attenzione a quelle che interessano il mondo sportivo.

All’articolo 1 viene riproposto il contributo a fondo perduto già presente nel Decreto Sostegni. L’erogazione del contributo avverrà in maniera automatica a coloro che hanno già ricevuto il precedente contributo. In alternativa sarà possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 e 01.01.2019 – 31.03.2020. La misura del contributo sarà diversa a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Sostegni 1. Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza. Viene prevista infine la possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF. Sempre in tema di sostegni è stato istituito un apposito fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura forzata per un periodo complessivo di almeno quattro mesi nell’intervallo intercorrente tra il 01.01.2012 e il 26.05 2021. Sarà emanato un apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.

All’articolo 4 viene riconosciuto un credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto di azienda per le somme pagate nei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020. Tale credito spetta anche agli enti non commerciali in relazione alla attività istituzionale.

Con l’art. 9 viene differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

Le misure di sostegno al mondo sportivo le ritroviamo all’art. 10 nel quale viene incrementata la dotazione (di 180 milioni) del “Fondo unico per il sostegno delle settore sportivo”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Sempre all’art. 10 (commi 1 e 2) viene disposta la proroga del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021. È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021

Da segnalare la proroga della sospensione dei mutui prevista all’art. 16. Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono infatti prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione lo ritroviamo all’art. 32. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Infine l’indennità per i collaboratori sportivi. All’articolo 44 viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Come detto i provvedimenti previsti dal Decreto Sostegni Bis non presentano novità di rilevo rispetto al passato. La sensazione è che da ora in avanti i provvedimenti emergenziali, almeno nella struttura vista fino ad oggi, abbiano fatto il loro corso. Da domani dobbiamo guardare al futuro, magari con gli occhi del Recovery Plan.

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