Vincolo sportivo e premio di formazione tecnica: cosa aspettarci

La recente Riforma dello Sport, introdotta attraverso il D. lgs. 36/2021, ha sollevato non pochi interrogativi. In particolare, questo contributo analizza l’art. 31 del Decreto, rubricato “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica”.

Prima di entrare nel merito, però, è utile chiarire, brevemente, la terminologia usata e i relativi concetti chiave.

Per “vincolo sportivo” si intende un istituto unico nel panorama internazionale, applicato solo in Italia, che lega gli atleti alla società sportiva di appartenenza per un determinato periodo di tempo. In ambito FIN fino ad ora, gli atleti tesserati presso una società affiliata alla Federazione non potevano svincolarsi senza il nulla osta della società per ben otto stagioni sportive consecutive.

Il “premio di formazione tecnica” è una somma di denaro che le società ricevono quando un atleta da loro formato, e che era soggetto a vincolo, passa a una società professionistica o a un altro sodalizio sportivo. Questo premio, versato dalla società che accoglie l’atleta, è da considerarsi una sorta di ristoro economico con lo scopo di compensare la società dilettantistica per il tempo, le risorse e gli sforzi dedicati alla formazione dell’atleta che, appunto, si trasferisce in un’altra società, professionistica o meno.

La normativa previgente

La Legge 91/1981 è stata la prima a introdurre un premio per la formazione tecnica degli atleti.

Con l’abolizione del vincolo sportivo per i professionisti, questa legge stabiliva che la nuova società, ingaggiando un atleta, doveva pagare un’indennità di preparazione e promozione. Si trattava di un compenso che doveva essere versato alla società con cui l’atleta aveva il precedente contratto oppure alla società dilettantistica che lo aveva formato prima di diventare professionista.

Una prima modifica a questa normativa arrivò nel 1996 a seguito dalla epocale sentenza Bosman, provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 1995 per regolamentare il trasferimento dei calciatori professionisti tra club professionistici di calcio dell’UE.

Ritenuto che le procedure seguite fino ad allora – ivi compreso il vincolo sportivo – costituissero una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori (art. 39 del Trattato di Roma), la Corte dispose nel senso di consentire ai calciatori di trasferirsi liberamente da una squadra europea all’altra al termine del proprio contratto, e di firmare un pre-contratto con un altro club nei sei mesi precedenti la scadenza di quello ancora in vigore.

La rivoluzione fu netta: in Italia fu emanata la legge 586/1996, che eliminò l’indennità di preparazione e promozione, mantenendola solo in caso di primo contratto professionistico come “premio di addestramento e formazione tecnica”.

La normativa riguardante l’abolizione del vincolo e il premio, tuttavia, interessava un numero molto ristretto di atleti, poiché solo poche Federazioni Sportive Nazionali prevedevano (e tutt’oggi ante riforma) prevedevano il professionismo. In particolare, allo stato attuale, al netto della riforma, il professionismo è previsto nel Calcio (dalla Serie A alla Serie C maschile), nel Basket (solo per la Serie A maschile), nel Golf e nel Ciclismo.

Molte delle Federazioni, tra cui la FIN, decisero comunque di adeguarsi alla normativa professionistica, introducendo un’indennità di preparazione nelle proprie disposizioni normative federali, cercando in tal modo di trovare soluzioni che potessero soddisfare, in un bilanciamento di interessi, le esigenze contrapposte delle due società.

Cosa prevedeva la FIN prima della Riforma dello Sport

La Federazione Italiana Nuoto, nella propria Normativa Generale, aveva stabilito al punto 2.15, art. 2, lett. A), l’obbligo di un’indennità di preparazione. Questa doveva essere pagata dalla società che voleva tesserare un atleta non più vincolato alla società precedente.

Un concetto chiave era quindi quello di “atleta non più vincolato”. L’indennità, infatti, diventava obbligatoria solo quando l’atleta aveva completato il ciclo di formazione, cioè otto stagioni sportive. Qualora l’atleta avesse richiesto un nullaosta per la cessazione anticipata del vincolo, la nuova società non era tenuta a pagare alcunché – al netto di eventuali accordi tra le società.

Per calcolare l’indennizzo, soccorreva l’art.2, lett. B) dello stesso articolo, secondo cui l’indennizzo era dovuto solo se l’atleta aveva partecipato ad almeno un Campionato Italiano di Categoria.

Importante era anche la normativa sul vincolo sportivo, la quale distingueva tra vincolo temporaneo e definitivo. Gli atleti del Settore Nuoto, ad esempio, erano tesserati a vincolo temporaneo fino al primo anno della categoria Ragazzi, cioè fino a 13 anni per le femmine e 14 anni per i maschi.

Di fatto, il primo vincolo definitivo nasceva a 13 o 14 anni e terminava a 21 o 22 anni. Questo rendeva difficile per le società sportive ottenere l’indennità. Infatti, l’indennizzo era dovuto solo se l’atleta fosse stato tesserato per otto anni presso un’unica società, allorquando decideva di non rinnovare il tesseramento prima dell’inizio della stagione sportiva.

In assenza di comunicazione di diversa volontà, il vincolo si rinnovava automaticamente per altri otto anni.

L’attuale Normativa Federale

La recente Riforma dello Sport tocca direttamente l’aspetto del premio di formazione.

Il 2° comma dell’art. 31 D. lgs. 36/2021 prevede che le A.S.D. e le S.S.D., che preparano l’atleta, ricevano un premio di formazione dalla società con cui l’atleta stipula il primo contratto di lavoro. I parametri per calcolare questo premio e le modalità di ripartizione tra le società originarie di provenienza, sono determinati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali. Ogni Federazione, quindi, ha il compito di stabilire come calcolare e distribuire il premio, senza però un meccanismo di controllo centrale per verificare eventuali iniquità nei criteri adottati.

Inoltre, lo stesso art.31 al comma 2-bis prevede che le Federazioni Sportive Nazionali debbano approvare un regolamento relativo al premio di formazione tecnica, il quale deve includere parametri ben definiti come l’età del tesserato, l’anzianità di tesseramento e il curriculum sportivo.

Con la Delibera del Consiglio Federale n.155 del 14 dicembre 2023, la FIN ha pubblicato il Regolamento Organico (R.O.) contenente la nuova normativa sul vincolo e sul premio di addestramento tecnico.

L’art. 14 R.O. rubricato come Normativa sul vincolo sportivo, stabilisce che il tesseramento degli atleti ha validità annuale, coincidente con la stagione sportiva, durante la quale non può essere annullato. Le società sportive possono richiedere il rinnovo d’ufficio del tesseramento in due casi:

  1. per atleti già in regime di vincolo, entro il 31 gennaio;
  2. per atleti con un contratto di lavoro sportivo in corso.

Il tesseramento annuale si rinnova automaticamente per la stagione successiva, salvo diritto di recesso dell’atleta entro il 30 giugno. Se l’atleta non esercita il diritto di recesso, la società può rinnovare il tesseramento entro il 31 gennaio della nuova stagione, prolungando il vincolo per una ulteriore stagione.

Il punto B) dell’art. 14 R.O. regola il premio di formazione tecnica, che deve essere pagato dalla società che sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta, alle società che lo hanno formato nel tempo. In ogni caso, il premio è previsto fino al compimento del 26° anno di età dell’atleta, anche se l’atleta sia tesserato senza un contratto di lavoro sportivo, purché provenga da un precedente tesseramento con altra società per termine del vincolo sportivo o cessazione del contratto precedente. In questi casi, si applicano le stesse modalità di determinazione e di erogazione del premio.

Se il premio spetta a più società, viene corrisposto in proporzione al periodo di tesseramento con ciascuna.

Il mancato versamento del premio secondo le modalità previste comporta, per la associazione/società inadempiente, la sospensione del tesseramento di nuovi atleti e l’applicazione di sanzioni amministrative, fino alla sospensione dell’affiliazione.

Tuttavia, il sodalizio sportivo può anche rinunciare a ricevere il premio di formazione e può anche accordare un premio inferiore rispetto ai parametri indicati dalla Federazione: si tratta di un diritto disponibile, rimesso alle determinazioni della società e alla libertà di contrattazione tra sodalizi, nei limiti fissati dalla normativa.

È inoltre assolutamente vietato chiedere agli atleti, e relativi nuclei familiari, di pagare direttamente o indirettamente il premio di formazione tecnica, poiché la ratio della normativa non è ottenere lo svincolo, ma ristorare il sodalizio che ha ‘fatto crescere’ l’atleta.

Il resto è una storia tutta da vivere e da scrivere.

Ci si augura che la maggior libertà di movimento degli atleti possa favorire la crescita del movimento sportivo e di quello natatorio in particolare, contemperando i desiderata degli atleti e le esigenze della società.

Nell’attesa di quello che accadrà, ‘scrutiamo tanto volentieri nel futuro, perché tanto volentieri volgeremmo a nostro favore, con taciti desideri, ciò che in esso oscilla, l’incerto’ (J. W. Goethe).

 

Cristina Varano
Avvocata del Foro di Roma; esperta di giustizia sportiva; Procuratrice Federale FIJLKAM/FIPE

Simone Gazzi
Dottore in Giurisprudenza con tesi di laurea in Diritto del lavoro sportivo

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