Tutela sanitaria e sport: semplice burocrazia o effettiva garanzia per gli atleti?

Il punto sulla FIN

La nuova stagione sportiva, partita in un’apparente “normalità” dopo le traversie legate alla pandemia, porta con sé non solo le aspettative, le aspirazioni degli atleti, grandi e piccoli e con essi dei genitori, ma anche tutte le incombenze amministrative legate al tesseramento, ivi compresa l’acquisizione della certificazione medica, operazione rimessa all’iniziativa e/o alla collaborazione dell’atleta, eppure cogente per l’effettiva pratica sportiva.
Solitamente i controlli medico-sportivi, che pur hanno rapporti e implicazioni con l’attività natatoria a tutti i livelli, rimangono “sullo sfondo” del quadro della pratica sportiva, catturando l’interesse generale solo in occasione (ahinoi!) di problematiche legate alla salute degli atleti, con risonanza anche di carattere internazionale, come accaduto anche di recente.
In tale prospettiva, infatti, i Campionati mondiali di nuoto di Budapest della scorsa estate hanno avuto grande risonanza mediatica, non solo per gli ottimi risultati dei nostri atleti, ma anche per il malore vissuto “in diretta” dall’atleta statunitense di nuoto artistico, Anita Alvarez, svenuta al termine del suo esercizio, mentre ancora si trovava in acqua. A salvarla, il tempestivo intervento della sua allenatrice, che si è immediatamente tuffata per riportare a galla la giovane sincronetta, poi soccorsa dallo staff medico presente sul campo gara.
Proprio per evitare il verificarsi di “incidenti” di tal genere durante le competizioni sportive e al fine di tutelare la salute degli atleti, esiste un complesso sistema normativo che impone agli stessi di sottoporsi a numerosi esami e screening medici.

La Medicina dello Sport

La Medicina dello Sport è una disciplina scientifico-clinica relativamente giovane, a carattere polidisciplinare, che si occupa dello sport, dell’esercizio fisico e delle patologie a esso correlate.
Essa ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi tempi a causa della diffusione degli sport di massa, del culto della forma fisica e della cura della persona e della salute.
Si tratta di una medicina preventiva a tutela della pratica sportiva agonistica e amatoriale: vero è che il medico sportivo ha una competenza che supporta lo sportivo a tutto tondo, dall’aspetto nutrizionale a quello traumatologico, tanto che, per questa completezza di preparazione e pratica, il medico sportivo è spesso riferimento anche per chi non è principalmente un atleta.
In particolare, i medici dello sport hanno l’obbligo di non consentire agli atleti di gareggiare in presenza di un fattore di rischio e le società sportive, a loro volta, non possono impegnare atleti che non hanno eseguito o superato la visita medico-sportiva.
Il medico specialista in medicina dello sport avrà quindi conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina delle attività fisico-motorie e sportive, con prevalente interesse alla tutela della salute di coloro che praticano tali attività in condizioni fisiologiche e patologiche.
La prevenzione e la tutela della salute si attuano attraverso l’esecuzione di una visita medica per la valutazione dello stato psico-fisico di chi pratica una disciplina sportiva, cui segue il rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, secondo l’esigenza effettiva.
A corollario, per una visione di insieme della situazione anatomo-funzionale dell’atleta, sono altresì fondamentali una serie di accertamenti compiuti dal medico con particolare riguardo alla struttura anatomica ed al rapporto peso/altezza, quali ad esempio il controllo dell’alimentazione, la valutazione funzionale dell’allenamento e della performance sportiva, la traumatologia dello sport, la riabilitazione post infortunio, la psicologia dello sport, la rieducazione attraverso la prescrizione dell’esercizio fisico in caso di malattie croniche.
La certificazione di idoneità sportiva può essere rilasciata dai servizi pubblici di medicina dello sport delle ASL, dai servizi pubblici delle Università, da centri ed istituti autorizzati dalla Regione e dagli specialisti in medicina dello sport privati autorizzati dalla Regione.
La normativa, quindi, impone che il certificato che attesti l’idoneità ad esercitare attività sportiva dovrà essere sempre rilasciato da un soggetto autorizzato.

 

Tutela sanitaria delle attività agonistiche

Chi intenda praticare attività sportiva nell’ambito della FIN è tenuto all’osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive, in ordine agli accertamenti preventivi o periodici ai fini del rilascio della propria idoneità.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18/02/1982, il certificato di idoneità sportiva è condizione indispensabile per la partecipazione alle attività agonistiche e deve essere conservato presso le società di appartenenza dell’atleta, per un periodo non inferiore a dieci anni.
È il Presidente della società, all’atto della richiesta di tesseramento, ad attestare e garantire la vigenza dell’idoneità sanitaria, ovvero che l’atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa di riferimento e che il relativo certificato è conservato in originale presso la sede sociale.
Il cartellino, quindi, è il documento che indirettamente conferma il regolare tesseramento dell’atleta e, di conseguenza, l’intervenuto accertamento, da parte della sua società, della validità del possesso della prescritta certificazione medica.
Infatti, la presentazione degli atleti alle gare è effettuata dalla società di appartenenza sotto sua diretta responsabilità, mediante esibizione del tesserino.
In caso di temporanea indisponibilità dello stesso, l’atleta è ammesso alla gara solo se produce, oltre alla copia del documento di identità, anche la copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva in corso di validità e la dichiarazione di un Dirigente sociale che attesti lo stato di regolare tesseramento.
Il medico federale, i medici di settore e i fiduciari regionali hanno comunque facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le società affiliate; la stessa FIN può richiedere di acquisire copia delle predette certificazioni.
L’idoneità sanitaria agonistica è quella prevista dal D.M. 18/02/1982, Tab. A e B, riportate e integrate nel Regolamento Sanitario FIN, e viene rilasciata sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e psichica individuale dell’atleta, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali per le varie discipline.
Secondo la normativa ministeriale, nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, la visita deve essere comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport e devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità.
Anche all’interno della stessa Federazione, gli accertamenti possono poi essere differenti a seconda della categoria o della particolare disciplina praticata (ad esempio, in ambito FIN, sono previsti accertamenti aggiuntivi per la specialità dei tuffi).
La responsabilità in ordine all’acquisizione dei certificati comprovanti le predette indagini sanitarie resta, in ogni caso, in capo al Presidente della società; nessun accertamento viene operato a riguardo dagli Ufficiali Gara, rispetto alle categorie segnalate sul cartellino.
Questi ultimi, nell’ipotesi suindicata di indisponibilità del cartellino, devono verificare che sul certificato medico presentato vi sia la dicitura “idoneità allo sport agonistico del nuoto” (o l’indicazione specifica, se previsto per la particolare disciplina o categoria).

 

Tutela sanitaria attività non agonistiche

Per quanto attiene alle attività sportive non agonistiche, il Decreto del Ministero della salute n. 169/2013 ha abrogato la precedente normativa che dettava controlli sanitari di idoneità alle predette attività; il successivo D.M. n. 243/2014 ha poi ulteriormente definito le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, includendo modelli di certificato e indicazioni sulla loro conservazione.
Per i tesserati del Settore Propaganda rimane quindi sufficiente la sola certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Il certificato medico ha durata annuale ed è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico Socio Ordinario (specialista in Medicina dello Sport) o Socio Aggregato della F.M.S.I. (non specialista in Medicina dello Sport che ha svolto appositi corsi di formazione della F.M.S.I.), su apposito modello predefinito (allegato 2 al D.M. 243/2014).
L’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria, invece, è stato abolito dalla Legge n. 194/2013; questo tipo di certificato può essere acquisito, ma solamente per i soggetti non tesserati.

 

Il Settore Sanitario Federale

Il Regolamento Sanitario della F.I.N. disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative del CIO, delle Federazioni Internazionali e del CONI.
Tale Settore è costituito dalla Commissione Medica Federale, dal Medico Federale, dai medici di settore, dai medici addetti alle squadre nazionali, dai medici fiduciari regionali, dai medici sociali e dal personale parasanitario. Tutti devono essere tesserati presso la F.I.N. e non devono essere stati espulsi o radiati da altre F.S.N. o D.S.A. o aver subito sanzioni per casi di doping.
La Commissione Medica Federale è composta dal presidente e da quattro membri, che devono essere medici specialisti in medicina dello sport e tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana. Essa coordina l’attività del Settore Sanitario Federale ed è un organo propositivo e di controllo, che svolge attività anche di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti ove si ritenga opportuno e sia richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale.
Tra i componenti della commissione, viene nominato il Medico Federale. Quest’ultimo partecipa a tutte le riunioni della Commissione Tecnica per la gestione e soluzione delle problematiche pertinenti alla sua competenza, dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore di atleti di interesse nazionale ed olimpico, programma le valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico. Per tutte le attività svolte, può avvalersi di consulenti specialisti esterni.
I medici addetti alle squadre nazionali, invece, sono specialisti in medicina dello sport iscritti alla F.M.S.I., vengono nominati ogni anno dal Consiglio Federale ed effettuano consulenze sanitarie su atleti di squadre nazionali e/o di interesse federale. Prestano inoltre assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali.
Tra quelli addetti alle squadre nazionali, il Consiglio Federale nomina i c.d. medici di settore per il nuoto, la pallanuoto maschile e femminile, i tuffi, il nuoto sincronizzato, il nuoto di fondo ed il nuoto per salvamento. Questi organizzano il servizio sanitario per l’assistenza medica e fisioterapica degli atleti durante i raduni collegiali e le manifestazioni agonistiche che interessano le rappresentative nazionali. Inoltre, organizzano i controlli di valutazione funzionale correlati alla programmazione dell’allenamento, in accordo con le esigenze tecniche di settore.
Sul territorio operano i medici fiduciari regionali, nominati da ogni Comitato Regionale per l’assistenza sanitaria in Regione, e i medici sociali, nominati dal Consiglio Direttivo della società sportiva per vigilare sulla corretta osservanza delle leggi dello Stato e della Regione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, nonché delle normative federali.

Cenni sulla copertura assicurativa FIN

La Federazione Italiana Nuoto ha in essere una specifica convenzione assicurativa multirischio a favore dei propri affiliati e tesserati. La FIN, a tutela dell’attività svolta dai propri tesserati, provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni che gli stessi possano subire nello svolgimento dell’attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro e salvamento, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione, oltre che l’attività agonistica nazionale e internazionale e l’attività di propaganda.
La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche diverse dalle discipline acquatiche, ma propedeutiche alle stesse e rientranti nei programmi di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all’attività natatoria.
La garanzia assicurativa decorre all’atto dell’emissione della tessera federale e copre l’intera stagione sportiva (fino al 30 settembre).
Anche i tesserati per il settore Propaganda usufruiscono della specifica copertura assicurativa prevista dalla convenzione F.I.N..
Le singole società devono invece provvedere autonomamente a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla organizzazione delle attività didattiche della propria Scuola Nuoto Federale.

Conclusioni

È evidente che l’apparato normativo, sia dell’ordinamento statale e/o regionale, sia di quello federale, che recepisce le norme ordinarie e provvede ad approntare strumenti e procedure volti ad assicurare l’osservanza, è finalizzato a garantire la miglior tutela per coloro i quali praticano le discipline sportive presso le varie Federazioni Sportive Nazionali, a tutti i livelli, dall’amatoriale, all’agonistico di interesse internazionale. La FIN, in particolare, stante la delicatezza delle discipline sottese, appronta anche un sistema federale volto alla capillare verifica e attento controllo sullo stato di salute di tutti i suoi atleti, per salvaguardare la pratica delle discipline natatorie e garantire la miglior sicurezza degli sport federali.

Avvocate Cristina Varano, Camilla Canavesi e Chiara Vandone per Olympialex

Foto © Giorgio Scala DBM 

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