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Covid e Green pass, le nuove linee guida del Governo e di Federnuoto

Nelle zone bianche e gialle le disposizioni in merito alla Certificazione verde rafforzata ("Super green pass") non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva, sia essa svolta all'aperto che al chiuso; restano quindi in vigore le disposizioni precedenti: necessità di possesso della certificazione verde "base" per la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce, con l'esclusione degli accompagnatori di minori o soggetti non autosufficienti

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Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha pubblicato le nuove linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, e per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive aggiornate al DL 26/11/2021, n. 172.

Nelle zone bianche e gialle le disposizioni in merito alla Certificazione verde rafforzata ("Super green pass") non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva, sia essa svolta all'aperto che al chiuso; restano quindi in vigore le disposizioni precedenti: necessità di possesso della certificazione verde "base" per la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce, con l'esclusione degli accompagnatori di minori o soggetti non autosufficienti.

Diversamente, in zona arancione  l’accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata". Nulla cambia rispetto alle disposizioni riferite all’ambito lavorativo, per il quale è previsto il possesso della certificazione verde "base".

Sul sito del Governo è disponibile un'utile Tabella di sintesi che riepiloga le differenti disposizioni.

Anche Federnuoto ha aggiornato tempestivamente le proprie linee guida, relativamente alle quali riportiamo le variazioni rispetto alla versione precedente:

Misure di sicurezza per l'attività natatoria di base e la balneazione

  • È obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso
  • Per le piscine al chiuso, in zona bianca e gialla, l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Diversamente, in zona arancione l’accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 [Green pass "base"]
  • È possibile assistere agli allenamenti all’interno d’impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi. A questo proposito, in base all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. A questo proposito, le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” del 8 ottobre 2021 redatte, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, e aggiornate al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, e al D.L. 8 ottobre, n.139, dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contengono i criteri che devono essere assunti nell’organizzazione delle manifestazioni
  • I bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare

Misure di sicurezza per gli allenamenti e le competizioni sportive

  • È obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso
  • È possibile assistere agli allenamenti all’interno d’impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi. A questo proposito, in base all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. A questo proposito, le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” del 8 ottobre 2021 redatte, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, e aggiornate al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, e al D.L. 8 ottobre, n.139, dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contengono i criteri che devono essere assunti nell’organizzazione delle manifestazioni

Circolare federale del 1/12/2021

A seguito dei quesiti pervenuti alla scrivente Federazione in ordine alle novità̀ introdotte dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, si provvede a fornire alcune precisazioni le quali sono state oggetto di preventiva verifica con gli Uffici del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.

Come è noto, il predetto intervento normativo prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del cd. green pass "rafforzato", ovvero la certificazione verde attestante:

− l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

− l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

− l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il green pass "rafforzato" è richiesto per attività̀ che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. È previsto l'utilizzo del green pass "base" (che include anche il green pass ottenuto a seguito dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività̀ che già̀, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

L'introduzione delle predette nuove disposizioni determinano che:

− gli atleti d'interesse nazionale (la cui attività̀ non era limitata in zona gialla o arancione) potranno entrare nelle piscine con il green pass "base ";

− per quanto riguarda gli utenti di corsi di nuoto e nuoto libero: in zona bianca e in zona gialla sarà sufficiente il green pass "base", mentre in zona arancione (dove tale attività era in precedenza limitata) sarà necessario il green pass "rafforzato ". Infatti, dal 6 agosto (per effetto delle modifiche del D.L. 22 aprile, n. 52, da parte del D.L. 23 luglio, n.105) l'attività̀ delle piscine coperte in zona gialla era già̀ permessa con il green pass allora vigente (il "base" attuale). Quindi, per le attività̀ degli utenti di corsi e nuoto libero, è sufficiente il green pass "base" anche in zona gialla mentre per il pubblico è necessario il green pass "rafforzato"

DL 26/11/2021, n. 172 - Testo integrale

Governo - Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere - Testo integrale

Governo - Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive - Testo integrale

Tabella di sintesi

Federnuoto - Misure di sicurezza per l'attività natatoria di base e la balneazione - Testo integrale

Federnuoto - Misure di sicurezza per gli allenamenti e le competizioni sportive. - Testo integrale

Circolare federale 1/12/2021 - testo integrale

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