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Le scienze motorie preoccupate per la riforma dello sport. Una nota per il Governo

Il Coordinamento Nazionale delle Scienze Motorie sulle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo. Le equipollenze dei titoli, il ruolo del coordinamento di un chinesiologo per le palestre e gli impianti sportivi e poi sul tema dell’eventuale riconoscimento, come professione sanitaria, della laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata.

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Il Coordinamento Nazionale delle Scienze Motorie (CoNaSM) , lo scorso 1 agosto ha condiviso una nota circa il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.

La nota per evidenziare alcune perplessità e proporre riflessioni sul tema, che crea in tutto il movimento delle Scienze Motorie profonda preoccupazione, anche in riferimento alla Conferenza Stampa che annunciava l’imminente pubblicazione del decreto correttivo del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , anche per gli articoli relativi al laureato in Scienze Motorie.

Nel dettaglio la preoccupazione riguarda alcuni passaggi:

Articolo 41 - al comma 6 vengono trattate le possibili equipollenze al titolo di Chinesiologo. La norma stabilisce che “Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5”.

Opportuno ricordare che le equipollenze vengono riconosciute, ordinariamente, per analogo livello di formazione e che secondo il quadro di riferimento europeo (EQF) la laurea triennale è di livello 6 e la laurea magistrale è di livello 7, invece i Certificati di specializzazione tecnica superiore (quelli rilasciati dalle FSN) raggiungono il livello 4 e pertanto risulterebbe difficilmente sostenibile una possibile equipollenza dei suddetti percorsi formativi che si fondasse su una equipollenza di titoli di diverso peso e valore.

Articolo 42 - al comma 1 il testo stabilisce che: “ i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità”.

Quanto riportato al comma 1 dell’art. 42, sembra non corrispondente alla volontà del legislatore in quanto in aperta contraddizione con quanto riportato sopra a commento del comma 6 dell’art. 41, dato che il coordinamento dei corsi e delle attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo viene attribuito sia al chinesiologo sia all’istruttore di specifica disciplina, cioè a soggetto, quest’ultimo, non in possesso dei requisiti necessari per essere considerato equipollente con il chinesiologo. Inoltre risulta opportuna la necessità di mantenere ferma la previsione di cui all’art. 42, comma 4, secondo il quale, sono esentate dal rispetto di cui all’art. 42, comma 1, (e cioè l’obbligo della presenza del coordinatore) esclusivamente le attività sportive agonistiche, al fine di evitare che l’unico discrimine tra l’obbligo della presenza del coordinatore o no, sia la sola affiliazione ad una FSN, indifferentemente dallo svolgimento di attività agonistica. Cioè si vuole evitare che si crei una discriminazione tra società che non svolgono attività agonistica e che non siano affiliate ad una FSN (e che avrebbero l’obbligo della presenza del coordinatore) e le società che pur non svolgendo attività agonistica, come le prime, siano invece affiliate ad una FSN (e quindi esentate dall’obbligo di avere un coordinatore), con inevitabile diversificazione dei costi di gestione.

Infine, in riferimento al ventilato prosieguo dell’art. 42, comma 1, laddove da bozze circolanti in rete, si riferisce un tentativo di inserire un inciso riguardante l’esclusione della professione del chinesiologo dalle professioni sanitarie, ci sembra opportuno segnalare che l’eventuale riconoscimento, come professione sanitaria, della laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata merita a nostro parere un confronto a livello legislativo tra tutti i soggetti interessati.

La comunicazione è stata indirizzata all’attenzione dell’ On. Riccardo Nencini Presidente della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione pubblica, Beni culturali) dell’ On. Vittoria Casa Presidente della VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione) , dell’ On. Annamaria Parente Presidente della XII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Igiene e Sanità) del Dott. Massimiliano Fedriga Presidente della Conferenza Permanente Stato Regioni e della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Sig.ra Valentina Vezzali .

Il Coordinamento Nazionale delle Scienze Motorie è costituito da:

  • Conferenza Nazionale dei corsi di studio di Scienze Motorie
  • Collegio Nazionale dei professori ordinari M-EDF/01 e M-EDF/02 – SC 06/N2;
  • Collegio Nazionale Professori Ordinari M-EDF/01 e M-EDF/02 – SC 11/D2;
  • Società Italiana Scienze Motorie e Sportive SISMES
  • Società Italiana Educazione Motoria e Sportiva SIEMES
  • Università di Roma ‘Foro Italico’
  • Associazione Italiana Specialisti Esercizio Fisico - A.I.S.E.
  • Confederazione delle Associazioni dei Diplomati ISEF e Laureati Scienze Motorie - Capdi&LSM.

La nota condivisa sul portale SISMES

Foto di copertina © Pavel Danilyuk - Pexels

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