Green pass, le FAQ aggiornate del Dipartimento per lo sport: niente obbligo per il personale, per i frequentatori controllo ad ogni accesso
Il Governo chiarisce che Il Green pass non è richiesto per le diverse categorie di lavoratori all'interno del centro sportivo, indipendentemente dalla tipologia del rapporto (lavoro subordinato, prestazione professionale, lavoro autonomo, collaborazione sportiva dilettantistica)
Anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal presidente di Federnuoto Paolo Barelli, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha aggiornato le FAQ relative alla certificazione verde Covid 19 (Green pass).
In particolare:
16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
17. Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?
In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportive, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
18. A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.
19. È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?
Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.
20. La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?
Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
21. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la Certificazione Verde?
In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
22. La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?
L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.
Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.
23.Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.
25. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?
No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.
26. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?
La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
Quindi, riepilogando:
- Tutti i frequentatori dei corsi e del nuoto libero e gli atleti agonisti di tutte le categorie a partire dai 12 anni di età devono essere in possesso del Green pass
- Le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono accedere al centro sportivo utilizzando fino al 30 settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione , rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dal Ministero della salute. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione. Non sono ancora state definite le modalità di accesso di tali soggetti dopo il 30 settembre
- Il Green pass non è richiesto per le diverse categorie di lavoratori all'interno del centro sportivo , indipendentemente dalla tipologia del rapporto (lavoro subordinato, prestazione professionale, lavoro autonomo, collaborazione sportiva dilettantistica)
- Il Green pass va controllato ad ogni accesso. Non è quindi possibile "prendere nota" della scadenza ed evitare i controlli successivi, come non è possibile conservare il Green pass presso la segreteria del centro sportivo
- Il Green pass può essere controllato unicamente utilizzando la app Verifica C19 installata su smartphone o tablet
- L'utilizzo della app Verifica C19 prevede necessariamente la presenza di un operatore fisico . Eventuali "lettori automatici" di Green pass presenti sul mercato non sono al momento autorizzati
- L'operatore fisico, se diverso dal gestore del centro sportivo, deve essere dallo stesso espressamente delegato con lettera di incarico
- Il controllo del Green pass è competenza del gestore , che è quindi soggetto legittimato ad eseguire la verifica . Con precedente nota del Ministero dell'interno è stato invece chiarito che non è compito del gestore verificare l'identità del possessore del Green pass richiedendo l'esibizione di un documento di identità
- Gli accompagnatori degli allievi non autosufficienti non devono esibire il Green pass ma in assenza del Green pass non possono sostare nei locali del centro sportivo
- Non è richiesto il Green pass per accedere alla reception della struttura
- Per l'accesso a bar o ristoranti interni alla struttura valgono le norme generali in vigore per i pubblici esercizi
- Non sono ammessi documenti sostitutivi del Green pass (autocertificazioni, referti di tamponi, ecc.)
- L'esibizione del Green pass non sostituisce le prescrizioni previste nelle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere : autodichiarazione, utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale, ecc
LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE - TESTO INTEGRALE
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
FAQ CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
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