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Contratti, contrasti e contromisure: la sorte dei rapporti con gli utenti al tempo del Covid-19

Il bilanciamento degli interessi fra gestori e fruitori degli impianti

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Dimensionalmente così piccolo, eppure capace di incidere così profondamente su molteplici aspetti della vita di milioni di persone… è il Coronavirus il protagonista indiscusso di questo 2020, iniziato con molte preoccupazioni e difficoltà, soprattutto per gli addetti del settore.

Vista la rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria e le misure restrittive via via adottate dal governo per il contenimento dell’epidemia, molte strutture sportive si trovano impegnate a gestire una situazione di forte impatto economico: da un lato, chiudere gli impianti significa azzerare i ricavi a fronte, tuttavia, del persistere di costi, spesso rilevanti, di continuità delle strutture; dall’altro, numerose sono le richieste di rimborso di ingressi o abbonamenti pervenute da parte degli utenti delle stesse, di fatto impossibilitati a fruire dei servizi già acquistati.

In particolare, ciò che assume rilevanza, in quest’ultimo caso, è l’impossibilità da parte dei gestori degli impianti di adempiere correttamente e tempestivamente alle obbligazioni contrattuali, per cause tuttavia indipendenti dalla loro volontà.

È appunto tale sopravvenuta impossibilità della prestazione che giustificherebbe il diritto alla sospensione o alla risoluzione contrattuale senza conseguenze per la parte divenuta inadempiente.

A tal proposito, è interessante comprendere se la peculiare contingenza data dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con conseguente chiusura delle piscine in forza delle misure governative restrittive, adottate a livello nazionale per ragioni di sicurezza e salute pubblica e al fine di contenere il contagio, possa valere a esonerare l’operatore impossibilitato a dare esecuzione al contratto dalle responsabilità normalmente legate all’inadempimento e quali siano i risvolti pratici del caso.

Da un lato, l’art. 1218 c.c. prescrive che il debitore che non esegua esattamente la propria prestazione sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile .

Dall’altro, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l ’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ; l’impossibilità temporanea esonera l’inadempiente dalla responsabilità per il ritardo, mentre quella definitiva, allorquando cioè il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad adempiere o il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione, determina l’estinzione dell’obbligazione.

Ai fini della presente analisi, deve quindi valutarsi se l’ impossibilità di consentire il godimento degli impianti natatori agli utenti (a diverso titolo, quali amatori, atleti o agonisti) comporti o meno una responsabilità contrattuale di chi ne mette a disposizione la struttura: in buona sostanza, va chiarito se la chiusura forzata, imposta da norme cogenti, possa fondare una richiesta di risarcimento danni nei confronti delle società sportive che gestiscono le piscine.

Nel nostro ordinamento una delle principali fonti di esclusione della responsabilità da inadempimento è la c.d. causa di forza maggiore .

L’art. 1467 c.c., in particolare, fa riferimento al verificarsi di fatti “straordinari e imprevedibili” e precisamente: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica … , se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto…” .

È quindi la giurisprudenza a dare un’individuazione più specifica della causa di forza maggiore , qualificandola come un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, di forza tale da rendere del tutto impossibile ovvero eccessivamente oneroso l’adempimento di una prestazione contrattuale (tra le tante, Cass. nn. 15073/09, 9645/04, 2339/92, 8294/90, 5653/90).

Pertanto, i presupposti di operatività della causa di forza maggiore sono la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento, esterno alla sfera di azione delle parti.

La prima è da intendersi come l’oggettivo verificarsi di circostanze che impediscono o rendono eccessivamente onerosa la prosecuzione del contratto; mentre l’imprevedibilità è da ricollegarsi alla soggettiva incapacità di una delle parti di riuscire ad anticipare e prevedere anzitempo il verificarsi di condizioni che possano alterare il nucleo contrattuale.

La clausola di forza maggiore è generalmente inserita nei contratti a esecuzione continuata affinché la parte che subisce gli effetti di tali eventi imprevedibili e straordinari, possa sospendere l’esecuzione del contratto, modificarne le condizioni secondo equità o risolverlo, senza incorrere in responsabilità ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Va precisato che, in ogni caso, la prassi giurisprudenziale tende a riconoscere gli effetti risolutivi ed assolutori della causa di forza maggiore anche laddove essa non sia specificatamente inserita all’interno del testo contrattuale: il richiamo è alle norme sulla buona fede e la correttezza che le parti devono osservare nelle trattative e nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti della diligenza richiesta dalla legge (artt. 1337 e 1375 c.c.).

Anche l’ eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c., che opera solo nei casi di contratti ad esecuzione periodica o continuata ovvero ad esecuzione differita , rappresenta una causa di esclusione della responsabilità, ma si distingue dalla forza maggiore in quanto le prestazioni delle parti rimangono entrambe possibili , benché, a causa di fattori esterni, imprevedibili e straordinari, una delle due sia diventata eccessivamente onerosa rispetto all’altra , determinando un consistente squilibrio tra le prestazioni corrispettive - nel rapporto c.d. sinallagmatico tra le parti -, eccedente l’alea normale del contratto.

La differenza tra le due fattispecie risiede quindi nell’intervenuta impossibilità della prestazione che caratterizza la sola causa di forza maggiore, ove appunto l’evento impeditivo ne rende impossibile (e non già solo più oneroso) l’esecuzione.

Parimenti, vale ad escludere la responsabilità per inadempimento anche il c.d. factum principis , in quanto evento terzo che impedisce l’adempimento dell’obbligazione.

Esso si differenzia dalla forza maggiore per la natura dell’evento impeditivo: il factum principis è infatti l’ordine dell’autorità che rende materialmente impossibile l’esecuzione della prestazione . Detta causa non comporta, però, automaticamente l’esonero di responsabilità del debitore, dovendosi valutare se l’atto amministrativo o la sopravvenienza normativa fossero effettivamente imprevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligazione e se non risultino effettivamente contrastabili al momento dell’adempimento.

Premesso quanto sopra, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), convertito con modifiche in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha introdotto una serie di misure volte a garantire la continuità dei rapporti contrattuali , in particolare quelli di lavoro subordinato e di mutuo bancario.

Per gli altri rapporti contrattuali in essere, si ritiene comunque che il combinato disposto degli artt. 1256 c.c. e 1467 c.c. possa ben giustificare l’applicabilità della forza maggiore .

È verosimile, infatti, considerare l'epidemia quale circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore, a prescindere dalle specifiche previsioni contrattuali.

Infatti, la situazione generale di emergenza, determinata dal contagio da Covid-19 e dai conseguenziali provvedimenti governativi direttamente incidenti sulle libertà individuali, presenta quei caratteri di oggettiva straordinarietà e soggettiva imprevedibilità propri della categoria giuridica della forza maggiore, tali da liberare il debitore dal suo adempimento per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Peraltro, tra le cause invocabili ai fini dell’impossibilità della prestazione, rientrano certamente - quale factum principis - anche gli ordini o i divieti adottati dall’autorità, trattandosi appunto di provvedimenti legislativi o amministrativi cogenti di carattere assolutamente straordinario, dettati da interessi generali, che rendono di fatto impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato.

Perciò, un giudice chiamato a decidere in merito a un inadempimento al tempo del Covid-19 dovrà valutare non solo l’inadempimento in sé, ma anche la necessità di rispettare imprescindibilmente le misure di contenimento imposte.

A tal proposito, il Decreto Cura Italia con l’art. 91, come integrato dalla Legge di conversione n. 27/20, ha modificato l’art. 3 del DL n. 6 del 23 febbraio 2020, in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, introducendo un comma 6 bis che espressamente prevede: “ Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ”.

Alla luce di quanto sopra, va ragionevolmente e verosimilmente esclusa qualsiasi responsabilità da inadempimento per i gestori degli impianti sportivi per la mancata esecuzione della prestazione consistente nel garantire agli utenti la fruibilità degli impianti.

Tuttavia, è necessario precisare che la restituzione di quanto già pagato dall’utenza per il servizio non goduto, rientra nell’ambito di previsione di cui all’art. 1463 c.c. , secondo cui “ Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito ”.

Pertanto, dal lato del consumatore finale, è innegabile che questi abbia diritto a richiedere il rimborso della quota parte dell’ abbonamento (mensile o annuale) a ingresso libero del quale non abbia potuto usufruire, rimborso che dovrà comunque essere proporzionato al solo periodo di chiusura dell’impianto e alla effettiva mancata prestazione dei servizi venduti ; nondimeno, la struttura sportiva conserva il diritto di avanzare soluzioni alternative, ad esempio in termini di “congelamento” dell’abbonamento stesso (che riprenderebbe una volta terminato il periodo di lockdown ), a cui l’utente potrà scegliere se aderire. Quest’ultima, tuttavia, rimane un’opzione che il consumatore resta libero di accettare o meno, in quanto non è detto che egli conservi un interesse al prolungamento della frequentazione del corso/della struttura (anche per eventuali rischi legati alla chiusura definitiva dell’impianto).

Si deve ritenere che ciò valga anche laddove nel contratto fosse espressamente disciplinato l’inadempimento per causa di forza maggiore.

Infatti, eventuali clausole volte a escludere in definitiva il rimborso o a vincolare il cliente a prestazioni alternative determinabili a discrezione del solo gestore, creando uno sbilanciamento tra le prestazioni contrattuali e implicando una limitazione o una rinuncia ai diritti della parte “debole” del rapporto, sono senz’altro interpretabili come clausole vessatorie e, come tali, nulle, inefficaci e da considerarsi come non apposte.

Nei contratti stipulati con i consumatori aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano appunto vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico dell’utente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come ad esempio: escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto della controparte; consentire al gestore di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire; limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore.

Diversamente, invece, da quanto accade per gli abbonamenti a ingresso libero, se il contratto prevede un numero prestabilito di ingressi senza scadenze temporali , è ragionevole ritenere che l ’utente potrà utilizzare il suo diritto di accesso anche successivamente, terminata l’emergenza, alla riapertura dell’impianto, senza quindi che sia ancora maturato, allo stato, alcun diritto al rimborso , poiché, non essendoci appunto limite temporale, la prestazione può ancora essere resa.

Si tratterebbe infatti in questo caso di impossibilità temporanea della prestazione, a fronte della quale l’art. 1256 c.c. esclude la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento.

Cessata l’impossibilità, il debitore potrà (e dovrà) eseguire la prestazione, di cui l’utente potrà quindi regolarmente godere, a meno che non subentrino fattori tali da rendere invocabile, da parte del debitore, l’eccessiva onerosità sopravvenuta e salvo che il creditore non abbia più interesse a conseguire la prestazione.

Diversa ancora, infine, è l’ipotesi frequente in cui il gestore dell’impianto abbia stipulato una convenzione per l’utilizzo degli spazi acqua con una o più società o associazioni sportive che, parimenti, per effetto della chiusura forzata delle strutture, non abbiano potuto usufruirne, pur avendone già corrisposto il prezzo o risultando vincolate da contratti cc.dd. “vuoto per pieno”.

Per tali realtà sportive, non riconducibili alla categoria dei “consumatori”, non può valere quanto sopra, ma - in ogni caso - non appare praticabile l’ipotesi di spostare il rischio economico derivante dalla chiusura forzata degli impianti in capo ad esse.

Infatti, a prescindere dalle espresse disposizioni contrattuali e alla luce del principio di responsabilizzazione delle parti cui tendono le norme in materia di contratti, gli artt. 1337 e 1375 c.c. impongono comunque a entrambe le parti del rapporto di comportarsi secondo diligenza e buona fede, tanto nella fase costitutiva del contratto, quanto nella sua esecuzione, mentre l’art. 1366 c.c. stabilisce che l’intero contratto debba essere interpretato secondo buona fede.

Invero, il principio di correttezza e buona fede contrattuale è espressione del dovere di solidarietà fondato sull’ art. 2 della Costituzione e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di “ agire in modo da preservare gli interessi dell’altra ”, costituendo un vero e proprio dovere giuridico autonomo a carico delle stesse.

Pare quindi ragionevole, alla luce di quanto sopra, addivenire a soluzioni conciliative e/o volte a correggere o modificare le disposizioni contrattuali in essere , tenendo conto delle particolari circostanze contingenti e nell’interesse preminente di entrambe le parti coinvolte, piuttosto che imporre scelte o soluzioni che certamente andrebbero incontro a censure in sede giudiziale .

Da ultimo, si segnala l’importanza di esaminare anche il contenuto degli eventuali contratti di assicurazione sottoscritti, per verificare se gli eventi pandemici siano o meno ricompresi e coperti dalla polizza. Si tenga infatti presente che diverse compagnie, dopo la diffusione della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) nel 2002-2003, hanno espressamente escluso le epidemie virali o batteriche dalle polizze standard di interruzione dell'attività; quindi, tali eventi – anche qualora possano essere considerati, ai sensi del contratto di riferimento, tra gli eventi rientranti nell’alveo della forza maggiore – non risulterebbero comunque coperti dai contratti assicurativi.

Articolo a cura di:

Chiara Vandone – Avvocato del Foro di Milano; allenatrice ed ex atleta agonista di nuoto sincronizzato

Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE

Foto © stevepb

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