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La staffetta: una nuova modalità di legiferare?

Quattro testi normativi. Green pass, e facoltà di verifica dei dati anagrafici

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20210725 Tokyo 2020 Olympic Games - Aquatics

Si odono ancora gli echi di Tokyo e la soddisfazione per le gare vincenti soprattutto quelle inattese, tra cui le entusiasmanti staffette, in vasca e non.

La staffetta: gara che prevede il contributo di 4 atleti, necessariamente.

E forse è sulla scorta di esperienze così felici che non poteva mancare la quarta fonte normativa per la disciplina del Green Pass, adatta, nella forma snella e agile, ad essere appunto la quarta staffettista: la circolare del Viminale n. 15350/117/2/1 “Disposizioni in materia delle certificazioni verdi Covid-19” del 10 agosto 2021.

Sì, perché la storia del Green Pass parte da lontano, dal testo del c.d. Decreto riaperture e precisamente il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19’”, entrato in vigore il 23 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n.87.

In attuazione dell’art. 9 co. 10 del predetto decreto legge, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con l’introduzione del Green Pass per alcune attività.

In seguito, il sistema è stato esteso anche alle strutture sportive e natatorie con il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” , con annesso comunicato stampa n. 30 del Consiglio dei Ministri.

Tre testi normativi, l’uno di attuazione e chiarimento dell’altro, e ciononostante è stata necessaria comunque la circolare del 10 agosto 2021: il quarto testo per completare la squadra.

Nelle more, dubbi, chiarimenti, smentite, interpretazioni varie, come si è letto e detto ovunque.

Orbene, in claris non fit interpretatio come spesso ci si trova a ripetere: nelle cose chiare non è concessa l'interpretazione.

L’art. 13 co. 4 del DPCM del 17 giugno 2021, di fatto, era già esplicito e chiaro: coloro i quali ‘devono’ chiedere il Green Pass, ‘possono’ chiedere i documenti per la verifica dei dati anagrafici del soggetto che mostra la certificazione - come si è avuto modo di dire (vedi intervento in diretta su NPC).

Non si tratta di un obbligo, come quello di chiedere il Green Pass, ma di una facoltà.

Da esercitare con la discrezionalità richiamato dalla stessa circolare:

‘In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione’.

Si valorizza lo strumento che non piace e non si attaglia bene ai testi normativi, ma che è spesso risolutivo di moltissime questioni pratiche: il buonsenso.

Se la certificazione verde fa sorgere dubbi sulla veridicità della corrispondenza tra l’identità di chi la esibisce e la titolarità del Green Pass stesso, il gestore dell’impianto, nel caso delle piscine, o un suo delegato all’uopo, può chiedere il documento di identità.

Così è.

Si badi bene, non si vuole esprimere alcuna valutazione sugli strumenti approntati e sulle scelte governative, né sui relativi respiri costituzionali e / o di matrice europea, ma solo rintracciare il filo rosso insito nella normativa, che aveva già esplicitato i poteri / doveri degli esercenti e dei gestori delle attività che necessitano di Green Pass.

L’auspicio in effetti è che in epoca pandemica, e magari non solo, si possa arrivare ad avere poche essenziali norme chiare e altrettanto chiaramente applicabili, evitando il continuo rimando a testi precedenti o successivi, nell’interesse e nella tutela di chi ha come obiettivo quello di poter rimettere in piedi strutture, impianti, attività, in una parola poter riavviare il lavoro proprio e di altri.

Vero è che legiferare richiede una visione complessa e multiforme, che il linguaggio è aulico e ricercato, tuttavia deve tenersi conto del contesto in cui la norma impatta, perché la prescrizione sia quanto più possibile chiara e comprensibile per la sua applicabilità immediata.

Che si lasci la staffetta agli atleti, che non sia necessario ricorrere a sovrapposizioni di norme in un’epoca già complicata, che si possa smentire l’acuto Leo Longanesi secondo cui ‘Il facile è difficilissimo.

Il semplice è complicatissimo.’

Cristina Varano, Avvocata del Foro di Roma; esperta di giustizia sportiva; Procuratrice Federale FIJLKAM/FIPE

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