Logo Nuoto.Com
OL Olympialex |   / Rubriche  / Diritto in Acqua

Lavoro sportivo e nuove prospettive: i dipendenti pubblici

Contributo dell'Avvocata Cristina Varano e del Dott. Simone Gazzi di Olympialex

iStock-1334046740-e1707216874897.jpg
OIG4
Portrait of happy female physical education teacher at school gym.

Con l’entrata in vigore del Decreto del 10 Novembre 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023), approvato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, sono oggi noti i requisiti che un dipendente pubblico deve possedere per poter richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa nello sport a titolo oneroso.

La riforma avviata attraverso il D. Lgs. 36/2021, vede in questa normativa un ulteriore passo avanti nella direzione di una definizione chiara e completa del lavoro sportivo, non ancora conclusa.

Per i dipendenti pubblici impiegati anche in ambito sportivo, è certamente nata l’esigenza di definire i parametri per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro sportivo, incombenza rimessa per legge al Ministro della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 120/2023, art. 1, co. 17, lett. d).

Appare utile esaminare i passaggi della procedura prevista per l’autorizzazione in esame.

Cosa si intende per lavoratore sportivo

Come noto, la Riforma dello sport ha previsto una normativa specifica in merito ai rapporti di lavoro sportivo, richiamando esplicitamente le mansioni che il lavoratore deve svolgere per essere ritenuto tale.

Secondo l’articolo 25 del Decreto legislativo 36/2021, può essere ritenuto lavoratore sportivo:

  • l'atleta;
  • l'allenatore;
  • l'istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore di gara.

Inoltre, sono ritenuti lavoratori sportivi i soggetti che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali) sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli Enti affilianti.

I soggetti destinatari

La richiesta di autorizzazione è prevista per i dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche e precisamente (D. Lgs. 165/2001, art. 1 co.2):

  • tutte le Amministrazioni dello Stato;
  • gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Non rientra in tale previsione il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva istituzionale, né, al contempo, possono avanzare l’istanza in esame i dipendenti delle Forze armate e dei Corpi Armati e non dello Stato che svolgano attività sportiva come atleti, i quadri tecnici, gli arbitri, i giudici ed i dirigenti sportivi.

I requisiti da possedere

Il dipendente di una delle suddette amministrazioni, per poter svolgere attività di lavoro sportivo a titolo oneroso dovrà dichiarare di possedere specifici requisiti, attraverso la compilazione di un apposito modulo.

Più in dettaglio, dovrà dichiarare:

  • che non sussistono cause di incompatibilità che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle proprie funzioni pubbliche;
  • che non sussistono conflitti di interesse tra l’attività svolta in ambito sportivo e l’attività pubblica esercitata;
  • che l’attività di lavoro sportivo verrà svolta al di fuori dell’orario di lavoro pubblico;
  • che l’attività di lavoro sportivo non risulterà essere in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione e con il buon andamento della stessa.

Nel caso in cui un dipendente pubblico svolga l’attività lavorativa a tempo pieno, dovrà altresì dichiarare che l’attività di lavoro sportivo non sarà prevalente rispetto a quella pubblica: l’orario di lavoro sportivo non dovrà superare il 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La procedura da seguire

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sopra citati, il dipendente pubblico dovrà presentare l’istanza al proprio Ente pubblico, compilando l’apposito modulo, fornito dalla Federazione Sportiva con cui è tesserato o dallo stesso Ente pubblico di appartenenza.

L’Amministrazione pubblica ha 30 giorni di tempo per riscontrare l’istanza: in caso di mancata risposta, varrà la regola del silenzio-assenso.

In caso di esito positivo, il dipendente pubblico potrà sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. sportivo) con l’Ente sportivo di appartenenza.

Nel caso in cui la retribuzione annua di lavoro sportivo dovesse superare la soglia dei €5.000,00, il lavoratore dovrà altresì iscriversi alla gestione separata INPS (accedendo alla propria pagina personale INPS nella sezione “Gestione Separata”) e versare i contributi previdenziali sulle somme eccedenti tale limite.

I benefici per i dipendenti e per l’amministrazione

Questa nuova previsione normativa fornisce una guida agli Enti pubblici e ai dipendenti coinvolti e, attraverso la fissazione di criteri precisi e rigorosi e iter procedurali, assicura la compatibilità del lavoro sportivo con la responsabilità dei lavoratori del settore pubblico, garantendo la possibilità ai dipendenti pubblici di svolgere il lavoro sportivo e nel contempo preservando l’integrità dell’azione amministrativa.

Nella più ampia vicenda della riforma dello sport, sono state tracciate le righe per scrivere un nuovo capitolo nella storia del lavoro nello sport.

Cristina Varano

Avvocata del Foro di Roma; esperta di giustizia sportiva; Procuratrice Federale FIJLKAM/FIPE

Simone Gazzi

Dottore in Giurisprudenza con tesi di laurea in Diritto del lavoro sportivo

ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI

UNISCITI

NON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Condividi

Diritto in Acqua

Vincolo sportivo e premio di formazione tecnica: cosa aspettarci

iStock-825910558-e1718010817397.jpg

Diritto in Acqua

Riflessioni aperte sugli atleti transgender e il nuoto in acque libere

20220520_GSca_SG01494.jpg

Diritto in Acqua

Vincolo sportivo e nulla osta – stato dell’arte in vista della stagione 2023/2024

20200811_GSCA_7HP0710.jpg

Diritto in Acqua

Due facce della stessa medaglia

20210624_GSca_FE39585-e1673688486512.jpg

Diritto in Acqua

Tutela sanitaria e sport: semplice burocrazia o effettiva garanzia per gli atleti?

20220828_Pietralata_GS15962.jpg

Diritto in Acqua

Nuoto: alla ricerca del difficile equilibrio tra inclusività e parità di condizioni

Lia-Thomas.001.jpeg

Diritto in Acqua

Lo strano caso delle donne e del Tevere nella storia del Circolo Canottieri Aniene

CCAniene-e1653376181810.jpg

Diritto in Acqua

Sun Yang: arrivederci a Maggio 2024...

20150805_AMas_YANG-Sun_DSC_9966-e1648564677951.jpg

Diritto in Acqua

Sport, sponsor e guerra. Il caso di Evgeny Rylov

20210730_GSca_TY42322-e1648230209696.jpg

Diritto in Acqua

Neverending story: Sun Yang, ci risiamo

20150802_AMas_YANG-Sun_DSC_9198-e1640790605560.jpg

Diritto in Acqua

Piscine, green pass e super green pass

greenpass.002.jpeg

Diritto in Acqua

La macchina del tempo

pexels-jan-van-der-wolf-9953660-e1635168450160.jpg

Diritto in Acqua

La staffetta: una nuova modalità di legiferare?

20210725GSCA_TY12247OR-e1628756697499.jpg

Diritto in Acqua

Lo strano caso della dimenticanza e della distrazione selettive

210722_GSca_DBM3077.jpg

Logo Nuoto.Com

QUESTO SITO È OTTIMIZZATO
PER ESSERE VISUALIZZATO
IN PORTRAIT MODE

RUOTA IL DISPOSITIVO