Leggo la
notizia
dell’interesse politico del Partito di opposizione in Sud Africa circa le decisioni assunte dalle massime istituzioni sportive in materia di molestie sessuali.
Sembra una notizia lontana, ma nulla avvicina di più le persone pur lontane nello spazio, quanto la condivisione di una stessa realtà, soprattutto se di sofferenza.
Sì perché di questo si tratta: sofferenza di chi subisce violenza o molestie, di chi sta accanto a chi le subisce ma anche a chi le pone in essere, di chi vede e tace, di chi sa e denuncia, di chi se ne occupa per ovviare al problema... Insomma sofferenza di e per tutti!
Invero è un’esperienza comune, più prossima di quanto non possa credersi.
Lo sport italiano ha preso coscienza da anni di questa realtà, tuttavia non riuscendo ad affrontare sistematicamente e in maniera organica la problematica, mediante l’adozione di protocolli di prevenzione o strutture ed efficienti mezzi di controllo e repressione.
Cosa accade quanto un soggetto, spesso minore, subisce le molestie o gli abusi da parte di chi svolge nei suoi confronti attività di insegnamento, sostegno, collaborazione in ambito sportivo?
Può succedere di tutto. O anche nulla.
Possono essere attivati i canali della giustizia sportiva e quelli della giustizia ordinaria ed esistono norme e procedure che consentono l’osmosi tra i due ordinamenti. O anche no.
E non è detto che chi denuncia all’autorità giudiziaria lo faccia anche alla giustizia sportiva. O quanto meno che lo faccia tempestivamente.
Ma accade anche il paradosso che una tempestiva denuncia fatta in sede sportiva e in sede penale sia controproducente ai fini del giudizio disciplinare.
La tempestività della segnalazione in ambito sportivo consente la possibilità della c.d. sospensione cautelare -
strumento per cui il soggetto che si sia presuntivamente macchiato di tali comportamenti viene immediatamente interdetto dall’attività sportiva fino a 60gg in attesa del verdetto finale -; tuttavia in questi casi, la procura federale non può conoscere gli atti del processo penale, stante il segreto istruttorio dell’indagine appena iniziata.
Una denuncia tardiva in sede sportiva, invece, rischia addirittura di subire lo scotto della prescrizione. Non è infrequente che chi denuncia lo fa magari dopo una sentenza di condanna di sede penale: ciò significa che, considerata la prescrizione penale - che per i reati a sfondo sessuale ha una forbice che va da un minimo di sei anni a un massimo di venti (e oltre) per lo stupro - e i tempi del giudizio, è assolutamente probabile che nelle more sia maturata la prescrizione delle quattro stagioni sportive in ambito federale.
Ciò in quanto le molestie, gli abusi et similia sono trattati dalla normativa disciplinare sportiva alla stressa stregua delle violazioni ordinarie. Anzi, sono confuse nello stesso identico calderone. Altre fattispecie, invece, acquistano una propria identità precisa: le irregolarità economiche si prescrivono in sei stagioni, l’illecito sportivo propriamente detto in otto.
Che il sistema sia fallace è chiaro.
Quanto alle volontà - a vari livelli istituzionali e ordinamentali - di affrontate il problema, forse lo è altrettanto.
Non ci sono procedure univoche, protocolli preventivi di difesa, garanzie processuali ad hoc: molto è rimesso alla sensibilità (e al coraggio) degli Organi della Giustizia Sportiva, che utilizza gli strumenti che ha nel miglior modo possibile.
E la tanta invocata autonomia degli ordinamenti in questo contesto viene applicata alla lettera: nessuno chiede un ‘aggiornamento sulle politiche adottate per proteggere le atlete e gli atleti dai molestatori’ come in Sud Africa.
Prende corpo l’esperienza del sagace Marcello Marchesi, secondo cui ‘due rette parallele s’incontrano solo all’infinito quando ormai non gliene frega più niente’.
Cristina Varano
– Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM / FIPE
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