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Sun Yang
e, ancora una volta, non per meriti sportivi: nei giorni scorsi, infatti, un’inchiesta del Sunday Times, quotidiano distribuito in Irlanda e Regno Unito, ha parlato di una presunta violazione del provvedimento inflitto al nuotatore cinese la scorsa estate, che gli aveva imposto un periodo di ineleggibilità di quattro (4) anni e tre (3) mesi a partire dal 28 febbraio 2020 per aver violato l’art. 2.3 del 2021 FINA Doping Code “Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection by an Athlete” e l’art. 2.5 del 2021 FINA DC “Tempering or alleged tempering with any Part of Doping Control by an Athlete or other person”.
Dal lato pratico, dopo un andirivieni di giudizi (1), il nuotatore cinese è stato definitivamente inibito dallo svolgere attività sportiva per il periodo indicato.
Tuttavia, come detto, notizie e immagini riportate dalla testata anglosassone riferiscono e mostrano l’atleta durante un allenamento in una scuola sportiva per bambini ad Anji nella provincia di Zhejiang. Fonti accreditate rivelano che tale struttura, che si trova a pochi km dall’abitazione dell’atleta, sia interamente finanziata dal governo cinese.
Il portavoce della WADA James Fitzgerald ha dichiarato che l’organismo antidoping e la FINA stanno
“esaminando la questione per determinare la violazione dei termini della sospensione comminata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) del 22 giugno 2021”
che, se fosse riscontrata, pregiudicherebbe la partecipazione dell’atleta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Infatti, secondo le norme antidoping e precisamente dall’art. 10.14 del Codice WADA, gli atleti sospesi non sono autorizzati a partecipare ad
"attività o eventi organizzati finanziati da un ente governativo"
. Ciò però non precluderebbe agli atleti di allenarsi da soli; formalmente, infatti, un atleta ha la possibilità di allenarsi, ma non può farlo in un contesto professionale o in un impianto sportivo che riceve i finanziamenti governativi, così come sembra sia avvenuto per Sun Yang.
Più in dettaglio, gli atleti sanzionati (nel nostro ordinamento si parlerebbe di “squalifica” o ”sospensione” dalle attività indicate) non possono partecipare ad un allenamento organizzato dalla loro Federazione Nazionale, da un club membro di tale Federazione o finanziato da un ente governativo. Inoltre, l’atleta sospeso per doping non può competere, per il periodo di sospensione, in una lega professionistica non firmataria del Codice WADA (ad esempio, la National Hockey League, la National Basketball Association, ecc.), in eventi organizzati da un'organizzazione internazionale non firmataria o da un’organizzazione di eventi di livello nazionale non firmataria, senza far scattare le conseguenze di cui all’articolo 10.14.3. «Violation of the Prohibition of Participation during Ineligibility or Provisional Suspension» ossia una nuovo periodo di squalifica di lunghezza pari al periodo originale. Tale periodo sarà aggiunto in coda al periodo previsto per la prima squalifica irrogata. Il nuovo periodo di squalifica può essere adattato in base al grado di colpa dell'atleta e ad altre circostanze del caso.
Interessante poi rilevare che l’inibizione si riferisce non solo agli impegni agonistici, ma ad ogni "attività", concetto nel quale è compreso anche lo svolgimento di funzioni amministrative, come l’ufficiale, il direttore, il funzionario, il dipendente o il volontario di un’organizzazione non firmataria.
E ancora.
Un atleta o un altro soggetto, destinatario di una squalifica per un periodo superiore a quattro (4) anni, può, scontata per intero la sanzione, partecipare come atleta ad eventi sportivi locali o comunque sotto l'autorità di una Federazione firmataria del Codice WADA o membro di uno Stato firmatario del Codice, ma solo fino a quando l'evento sportivo rimane su scala locale e non assume rilievo nazionale. Un atleta o un altro soggetto, destinatario di una sanzione che prevede un periodo di ineleggibilità, rimarrà vincolato a qualsiasi richiesta di informazioni sul luogo in cui si trova, formulata da parte di un’organizzazione antidoping.
È evidente quindi che la sorte di Sun Yang è nelle mani della WADA, il cui responso perverrà all’esito dei dovuti accertamenti di fatto, alla luce delle norme richiamate.
In ogni caso, configuratasi o meno l’ulteriore violazione, resta il fatto che l’esempio dell’atleta mondiale non è quello del campione che non si arrende mai all’ostilità della gara o dell’avversario, ma quello di chi non intende rispettare la normativa internazionale antidoping posta a tutela della salute degli atleti, della regolarità delle competizioni, della salubrità, in senso lato, dello sport.
Insubordinazione a oltranza, avallata da chi dovrebbe, invece, interdirla.
(1) vedi articoli pregressi sulla vicenda
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