Sun Yang: arrivederci a Maggio 2024...
Un'attenta analisi da parte di Cristina Varano e Andrea Doro di Olympialex, circa i motivi di ricorso del nuotatore cinese e le determinazioni del tribunale svizzero. Respinto su tutta la linea il ricorso.
Il Tribunale Federale di Losanna , estremo appiglio a cui Sun Yang si era appellato per opporsi alla sua sospensione per doping, ha confermato la squalifica di 4 anni e 3 mesi. Il nuotatore cinese aveva presentato domanda di revisione della decisione del TAS al Tribunale federale svizzero di Losanna, ultimo organo a cui poteva appellarsi.
Secondo la normativa vigente, il Tribunale Federale svizzero, che applica la Legge svizzera, può conoscere della vicenda decisa dal TAS limitatamente al rispetto dei principi fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, il cosiddetto ordine pubblico.
Pertanto, all’interno dei canoni indicati, l’esame compiuto dal Tribunale Federale svizzero con la sentenza 4A_406/2021 del 14 febbraio 2022 , si è basato sui fatti già accertati, non potendo correggere o completare d’ufficio l’istruttoria compiuta dagli arbitri del TAS, se non per nuovi fatti o mezzi di prova eccezionalmente presi in considerazione.
La natura tecnico-giuridica delle questioni non scoraggi il lettore, la cui curiosità sulla vicenda sportiva e umana può trovare spiegazione proprio alla luce dell’iter processuale, dei conseguenti risvolti giuridici e delle loro implicazioni sulla vita concreta dell’atleta.
Di seguito i 5 motivi di ricorso proposti dal nuotatore cinese e le determinazioni del Tribunale Federale svizzero:
- Nel primo motivo, il ricorrente, invocando l’art. 190 cpv. 2 lett b) della Legge di diritto internazionale privato svizzero (d’ora in poi LDIP) ha eccepito la tardività nella presentazione del ricorso al TAS da parte della WADA, per cui, a suo dire, il ricorso era da dichiararsi inammissibile. Tale censura è stata ritenuta infondata dal Tribunale Federale svizzero il quale, pur non entrando nel merito, ha affermato altresì che, in ogni caso, l’atleta aveva avuto la possibilità di far valere tutti gli argomenti, compresi quelli relativi alla questione del termine di ricorso, davanti a un tribunale imparziale e indipendente come il TAS, con pieno potere di controllo in fatto e in diritto.
- Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che l'effetto del mancato rispetto del termine per l'appello al TAS della decisione della Commissione in primo grado, come sopra detto, aveva come conseguenza la cristallizzazione della decisione della Commissione, che, tecnicamente, aveva così acquisito la forza di res judicata (cosa giudicata). Di conseguenza, a suo dire, decidendo la causa quando i termini per l’appello erano già decorsi, il Panel del TAS avrebbe trascurato tale effetto di res iudicata della decisione di prima istanza, cosicché il lodo doveva essere annullato per violazione dell'ordine pubblico procedurale ai sensi dell’art. 190 cpv. 2 lett. e) della LDIP. Tale censura è stata respinta dal Tribunale Federale svizzero attraverso un fine ragionamento giuridico, così sintetizzato: non è possibile invocare l'effetto di “cosa giudicata” nel caso di una questione affrontata nei gradi successivi di prima e seconda istanza di uno stesso giudizio, poiché la figura giuridica della res iudicata richiede la pendenza di due cause afferenti alla stessa vicenda. In ogni caso, il Tribunale Federale svizzero ha ritenuto che il Panel abbia giustamente riconosciuto che la WADA ha portato il caso davanti al TAS in tempo utile.
- In terzo luogo, il ricorrente lamenta una serie di violazioni del suo diritto ad essere ascoltato. Il diritto al contraddittorio, garantito dall'art. 182 cpv. 3 e dall'art. 190 cpv. 2 lett. d) LDIP, impone il dovere del TAS di esaminare e trattare le questioni rilevanti. Tale diritto risulterebbe violato se il Tribunale arbitrale non prendesse in considerazione asserzioni, argomenti, prove e offerte di prova presentate da una delle parti, importanti per il lodo da emettere, senza fornirne adeguata motivazione (DTF 133 III 235, par. 5.2; sentenze 4A_618/2020 del 2 giugno 2021). Il Tribunale federale svizzero, sul punto, ha ritenuto che gli arbitri non siano tenuti a discutere tutti gli argomenti addotti dalle parti, per cui non si può rimproverare loro, come violazione del diritto al contraddittorio, di non aver confutato, anche implicitamente, un motivo oggettivamente irrilevante. La denuncia di una violazione del diritto al contraddittorio non deve servire, per la parte che lamenta dei difetti di motivazione del lodo, a provocare un esame dell’applicazione del diritto sostanziale: a questo proposito, il Tribunale elvetico evidenzia come le critiche mosse da Sun Yang tentassero, sotto la copertura di una presunta violazione del suo diritto di essere ascoltato, di ridiscutere alcune questioni sostanziali relative alle formalità del controllo antidoping e ciò non è possibile, poiché il ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale motivazione durante il procedimento dinanzi al TAS.
- Nel quarto motivo di appello, il ricorrente sostiene che il lodo è contrario all’ordine pubblico sostanziale ai sensi dell’art. 190 co. 2 lett. e) della LDIP. A sostegno del suo rilievo, invocando garanzie convenzionali e costituzionali, sosteneva di esser stato vittima di una violazione dei suoi diritti personali, come tali rientranti nel novero dei diritti fondamentali. Preliminarmente, va precisato che secondo il concetto di ordine pubblico di cui alla disposizione citata, una sentenza è incompatibile con tale ordine pubblico se non rispetta i valori essenziali e ampiamente riconosciuti e posti alla base di ogni ordine giuridico. Il Tribunale Federale ha sancito infatti un importante principio secondo cui per contrarietà all’ordine pubblico non è sufficiente che un motivo sollevato dinanzi a un Tribunale violi l’ordine pubblico in sé, ma è il risultato complessivo della decisione, anche di una decisione arbitrale detta ‘lodo’, che deve essere incompatibile con l’ordine pubblico (DTF 144 III 120, par. 5.11). Per vero, l’annullamento di un lodo arbitrale internazionale su questo motivo di ricorso è molto raro. Infatti, nel decidere se la decisione è compatibile con l’ordine pubblico sostanziale, il Tribunale Federale non esamina la valutazione giuridica fatta dal Tribunale arbitrale sulla base dei fatti esposti nel lodo. Ciò che conta, ai sensi dell’art. 190 cpv 2 lett e) LDIP, è che il risultato di questa valutazione giuridica fatta dagli arbitri sia o meno compatibile con la definizione giurisprudenziale di ordine pubblico sostanziale, inteso come concreta attuazione dei principi fondamentali espressi dalla Costituzione nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): oltre la mera applicazione diretta delle singole norme, quello che viene valutato è l’effettiva portata del lodo arbitrale nel contesto generale, alla luce dei principi posti alla base delle libertà e dei diritti fondamentali dei soggetti. Il Tribunale federale riconosce inoltre che una pronuncia che violi i diritti della personalità, di cui all’art. 27 e ss. Codice civile svizzero che comprendono il diritto alla salute, all’integrità fisica all’onore, alla stima professionale, all’attività sportiva e, nel caso dello sport professionistico, il diritto allo sviluppo e alla realizzazione economica, non è automaticamente contraria all’ordine pubblico sostanziale, ma lo è solo quando si tratta di un caso grave e chiaro di violazione di un diritto fondamentale. In questo quadro normativo e giurisprudenziale, a sostegno della sua denuncia di violazione dell'ordine pubblico sostanziale, il ricorrente, invocando gli artt. 10 co. 2 e 13 della Costituzione svizzera, l'articolo 8 della CEDU e l'articolo 17 co. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha sostenuto che la pena inflitta era incompatibile con le garanzie del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto alla salute. Ha sostenuto inoltre che le norme sulle perquisizioni in ambito penale dovrebbero essere applicate per analogia ai procedimenti antidoping. Sul punto il Tribunale federale preliminarmente osserva che l’eccezione di incompatibilità con l’ordine pubblico sostanziale, ai sensi dell’art. 190 cpv 2 lett e) della LDIP, non è ammissibile nella misura in cui miri unicamente a stabilire il conflitto tra la sentenza impugnata e una garanzia del trattato o una norma del diritto svizzero, anche se di rango costituzionale. Il Tribunale federale ha anche chiarito che l’applicazione automatica dei principi di diritto penale e delle corrispondenti garanzie contenute nella CEDU non è automatica nel caso di sanzioni disciplinari imposte da associazioni di diritto privato come le federazioni sportive, che non hanno gli stessi poteri di indagine e coercizione delle autorità penali. Peraltro, la CEDU attribuisce anche un'importanza particolare alla correttezza sportiva e alla lotta contro il doping. Fatte queste precisazioni, l'unica questione che il Tribunale elvetico si è trovato a dover risolvere è se il risultato raggiunto dal TAS renda il lodo incompatibile o meno con l'ordine pubblico sostanziale di cui al citato art. 190 cpv 2 lettera e) della LDIP. Il Panel del TAS ha ritenuto che la notifica del test antidoping contestata fosse conforme alle regole stabilite dall'International Standard for Testing and Investigation (ISTI): ancora una volta, la critica sollevata dal ricorrente avanti al Tribunale Federale svizzero aveva natura marcatamente appellatoria e cercava di mettere in discussione l'interpretazione del Panel delle regole ISTI; tuttavia, l'interpretazione e l'applicazione di una norma contenuta nell'ISTI, ossia un regolamento emesso da un organismo di diritto privato, sono questioni di diritto e non sono soggette al controllo di un Tribunale federale quando viene presentato un ricorso contro un lodo arbitrale internazionale. Alla luce di quanto sopra, per il Tribunale Federale svizzero il risultato raggiunto dal TAS non sembra essere in alcun modo contrario all'ordine pubblico sostanziale.
- In quinto e ultimo luogo, il ricorrente sostiene che il limitato potere di controllo del Tribunale Federale svizzero in un ricorso civile contro un lodo TAS non è compatibile con l’articolo 13 della CEDU che sancisce il diritto a un ricorso effettivo. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale elvetico che non è neppure entrato nel merito della censura. Richiamando la propria storica sentenza 4A_248/2019 del 25 agosto 2020 – secondo cui le norme specifiche che disciplinano i ricorsi al Tribunale Federale contro i lodi arbitrali internazionali, ivi comprese le previsioni di limitazione delle richieste ammissibili (elenco esaustivo nell'art. 190 cpv. 2 LDIP) per impugnare nonché il limitato potere di controllo del Tribunale Federale, sono compatibili con le garanzie della CEDU – il Tribunale Federale svizzero ha concluso rimarcando il fatto che lo stesso Collegio non possa essere equiparato a una Corte d'appello, che sorveglia il TAS e riesamina liberamente il merito dei lodi arbitrali internazionali emessi da questo organo giudiziario.
Respinto su tutta la linea, quindi, il ricorso di Sun Yang.
La squalifica di 4 anni e 3 mesi, entrata in vigore il 28 febbraio 2020, terminerà nel maggio del 2024, proprio pochi mesi prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.
Tuttavia, come è già stato detto più volte da queste pagine, l’esempio che dovrebbe dare un campione non è solo quello di un atleta da ammirare in competizione, ma quello di uno sportivo che accetta le decisioni degli Organi che lo hanno più volte riconosciuto colpevole di aver infranto la normativa internazionale antidoping posta a tutela dell’integrità dello sport, a nulla valendo, come in questo caso, i tentativi di scardinare, anche forzatamente, la decisione che ha inflitto definitivamente la sanzione.
Piace pensare che ciò che oggi è la disfatta di un campione, possa diventare un’occasione di riscatto per l’uomo, citando l’Avv. Wendell Phillips “Che cos’è la sconfitta? Nient’altro che imparare, nient’altro che il primo passo verso qualcosa di meglio” .
- Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE, Sostituto Procuratore Federale FIP.
-
Andrea Doro – Praticante avvocato ; Ufficiale di gara FIN (Arbitro nazionale di pallanuoto – Serie A2)
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER