La riforma del lavoro sportivo
Come cambia la figura del lavoratore sportivo sulla base del D. Lgs. 36/2021 del 28/02/2021
La cosiddetta riforma dello sport ha origine dalla legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019, con la quale viene conferita una delega al governo allo scopo di realizzare una completa riforma dell’ordinamento sportivo e a seguito della quale vengono emessi i seguenti provvedimenti:
- Decreto legislativo n. 38/2021, “Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione degli impianti sportivi”
- Decreto legislativo n. 39/2021, “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”
- Decreto legislativo n. 40/2021, “Sicurezza nelle discipline sportive invernali”
- Decreto legge n. 5/2021, “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI”
In questa sede ci concentriamo però sul decreto legislativo n. 36 del 28/2/2021, “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo” che entrerà in vigore dal 2023 e promette di rivoluzionare il lavoro sportivo per come lo abbiamo conosciuto sino a oggi.
Le disposizioni in materia di lavoro sportivo sono contenute nel titolo V, capo I, articoli dal 25 al 38.
L’articolo 25 recita:
- È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3 del Codice di procedura civile
Il lavoratore sportivo può quindi essere: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni altro tesserato che esercita l’attività sportiva dietro corrispettivo e che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e, naturalmente, senza differenza di genere fra uomo e donna.
Il lavoro sportivo si può dunque configurare secondo tre differenti fattispecie:
- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Collaborazione coordinata e continuativa
Ciascuna delle quali comporta differenti trattamenti in ambito tributario, pensionistico, previdenziale. Vediamo quali, con particolare riferimento al settore dilettantistico al quale afferiscono tutte le attività organizzate dalla Federazione italiana nuoto, con un approfondimento sulle fattispecie del volontario e del dipendente pubblico.
Lavoro subordinato
Trattamento tributario:
- Esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e addizionali fino a 15.000 euro annui
- Oltre i 15.000 euro si applicano IRPEF a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie
Trattamento pensionistico e previdenziale:
- Iscrizione al fondo pensione dei lavoratori sportivi costituito presso l’INPS
- Aliquota contributiva del 34,28% (di cui il 9,19% a carico del dipendente)
- Assicurazione INAIL
Si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che prevede:
- 13 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, trattamento di fine rapporto (TFR)
- Assegni familiari
Lavoro autonomo
Trattamento tributario:
- Come ordinariamente previsto per i rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
- Esenzione IRPEF e addizionali fino a 15.000 euro annui
- Sulla quota eccedente i 15.000 euro si applica l’IRPEF a scaglioni o forfettaria
Trattamento pensionistico e previdenziale:
-
Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
• Contributi previdenziali se il compenso supera i 5.000 euro annui, per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24 o 25%
- Riduzione del 50% della base imponibile fino al 31/12/2027
- Non è prevista l’assicurazione presso l’INAIL
Collaborazione continuata e coordinativa
Trattamento tributario:
- I redditi percepiti sono assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 52 del TUIR
- Esenzione IRPEF e addizionali fino a. 15.000 euro annui
- Sulla quota eccedente i 15.000 euro si applica l’IRPEF a scaglioni o forfettaria
Trattamento pensionistico e previdenziale:
- Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
- Contributi previdenziali se il compenso supera i 5.000 euro annui, per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24 o 25%
- Riduzione del 50% della base imponibile fino al 31/12/2027
- Non è prevista l’assicurazione presso l’INAIL
I rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico si presumono di natura autonoma nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- La durata della prestazione lavorativa oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva
Prestazioni sportive dei volontari
L’articolo 29 decreto definisce invece la figura dei volontari, figure che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e salute SPA, e comprendono sia lo svolgimento diretto dell’attività sia la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni eseguite fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I volontari devono obbligatoriamente essere tutelati da una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).
Collaboratori coordinati continuativi amministrativo-gestionali
Definiti dall’articolo 37 del decreto.
Trattamento tributario:
- Si tratta di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 52 del TUIR
- Esenzione IRPEF e addizionali fino a. 15.000 euro annui
- Sulla quota eccedente i 15.000 euro si applica l’IRPEF a scaglioni o forfettaria
Trattamento pensionistico e previdenziale
- Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
- Contributi previdenziali se il compenso supera i 5.000 euro annui, per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24 o 25%
- Riduzione del 50% della base imponibile fino al 31/12/2027
- Assicurazione INAIL
Collaborazioni sportive per i dipendenti pubblici
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, possono prestare la propria attività presso società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dal proprio orario di lavoro previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
A questi lavoratori si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari come sopra specificate. La loro attività può essere retribuita solo previa autorizzazione scritta dell’amministrazione di appartenenza.
Al termine di questa carrellata, e in attesa di eventuali ulteriori circolari e chiarimenti interpretativi, vediamo quali sono gli oneri e gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti:
- Applicazione della disciplina per la sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008
- Per le collaborazioni coordinate e continuative la comunicazione al centro per l’impiego per l’inizio del rapporto di lavoro è sostituita dalla comunicazione al Registro delle attività sportive presso il Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali fino a 5.000 euro
- Per le collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo del libro unico del lavoro e del cedolino paga è assolto in via telematica all’interno della sezione dedicata nel succitato Registro delle attività sportive. Se il compenso non supera l’importo di 15.000 euro annui non c’è obbligo di emettere il cedolino paga
- Per le collaborazioni coordinate e continuative la comunicazione mensile dei dati all’INPS (UNIEMENS) viene assolta attraverso un’apposita funzione telematica istituita nel suddetto Registro
- Nelle strutture in cui si svolgono attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei presidi di primo soccorso e almeno un operatore in possesso del certificato di supporto delle funzioni vitali con utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLS-D)
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