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Legge 86 2019 sullo sport: approfondimenti

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la Legge n. 86 del 08 agosto 2019, pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto. Un'attenta analisi e relative riflessioni per comprendere al meglio la norma.

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Pubblichiamo un contributo del Dott. Roberto Bresci , già Presidente FIN Toscan a, uno dei più importanti esperti in Italia su tema fiscale e amministrativo sportivo. Un onore ospitare il suo primo contributo, che unito ad altri darà vita ad una rubrica dedicata.

Le riflessioni nascono dalla pubblicazione del testo della legge 86 2019 in Gazzetta Ufficiale QUI IL LINK


Proprio nei giorni in cui aveva inizio l’attuale crisi di governo, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la Legge n. 86 del 08 agosto 2019 , pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto . Se non fosse accaduto ciò che sta accadendo (ovvero la crisi del governo Lega – Movimento Cinque Stelle) la riforma dell’ordinamento sportivo avrebbe raggiunto il punto di arrivo e di ripartenza, in virtù sia delle norme contenute nella Legge di stabilità per il 2019, sia appunto per il contenuto del collegato sport, come detto rappresentato dalla legge 86. Ma c’è un però, in quanto se dovesse mutare la compagine governativa e spostarsi verso l’asse partito democratico – cinque stelle, c’è davvero da chiedersi quanto l’attuale impalcatura di riforma possa tenere. Non è un mistero infatti che, su molti punti di questa riforma il partito democratico la pensa diversamente (ricordiamoci ad esempio del pacchetto Lotti della precedente legge di stabilità, poi abrogato nel luglio scorso) e quindi ipotizzare quale sarà il percorso dei decreti legislativi previsti dalla legge 86 è davvero una scommessa. Che si torni indietro su Sport & Salute non è ipotizzabile, che però si definisca un perimetro di competenze più limitato invece si.

Ma vediamo alcuni dei passaggi più interessanti della legge 86. Innanzitutto si tratta di una legge delega, ovvero di una norma che esprime dei principi generali, delegando appunto al governo (ed ecco quanto sia importante la sua composizione, di quali forze politiche sia espressione) di emanare una serie di decreti legislativi su specifici argomenti. La legge si compone di quattro capi per un totale di soli dieci articoli: capo I articoli da 1 a 4 dal titolo “Disposizioni in materia di ordinamento sportivo” – capo II articoli 5 e 6 dal titolo “Disposizioni in materia di professioni sportive” – capo III articoli da 7 a 9 dal titolo “Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport” ed infine il capo IV con il solo articolo 10 dal titolo “Disposizioni finali” . Va detto innanzitutto che, nel percorso parlamentare il testo non ha subito grosse modifiche rispetto al disegno di legge presentato ad inizio anno (nato come provvedimento collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019).

Solo qualche spunto di riflessione. L’articolo 1 detta i principi ed il perimetro entro il quale il governo dovrà adottare i decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Eloquente a tale proposito il contenuto della lettera d) secondo il quale dovranno essere “definiti gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità per il 2019), e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica” . Tradotto in altri termini, ciò starebbe a significare che al CONI dovranno essere riservate soltanto le competenze e le attività direttamente connesse con la preparazione olimpica. Sull’argomento sono già stati fatti passi in avanti. Vedi la dotazione finanziaria annuale riservata al CONI (ridotta a 40 milioni di euro) e anche il nuovo contratto di servizio tra Sport & Salute e CONI (la cui firma a fine luglio era data per imminente). Alla lettera g) del medesimo articolo 1, se da un lato si conferma che spetta sempre al CONI il potere di commissariamento delle federazioni sportive nazionali in caso siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e allo svolgimento delle competizioni sportive, ciò che invece stona è che le norme alle quali riferirsi dovranno essere emanate dall’autorità di governo. Questo fatto, insieme ad altri principi di delega contenute nella legge 86, ha fatto sobbalzare addirittura il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) il quale ha inviato una comunicazione al nostro governo, precisando che in questo modo si lede il sacro principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, e che in mancanza di correttivi, il nostro paese rischierebbe addirittura la revoca del riconoscimento sportivo. Schermaglie politiche o qualcosa di più: staremo a vedere.

L’articolo 5 della legge 86 viene interamente dedicato alla definizione dei principi necessari per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo in modo tale che venga garantita la specificità del rapporto di lavoro sportivo. Viene (potemmo dire finalmente) chiarita la necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, e ciò a prescindere dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta con la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale nonché delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.

Infine l’art. 7 che contiene la delega per il riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Come non coglierne positivamente il contenuto del principio inserito alla lettera f) in base al quale dovrà essere previsto un sistema che renda possibile l’affidamento diretto dell’impianto agli enti sportivi dilettantistici (tra questi le federazioni sportive e le società e le associazioni sportive dilettantistiche) in presenza di determinati requisiti che assicurino la sostenibilità economico finanziaria della gestione.

L’esame di tutto l’elaborato richiederebbe tempo e spazio che in questa sede non abbiamo. Il giudizio complessivo, a nostro parere, non deve essere negativo. Certo ci sono non pochi principi di delega che contengono evidenti criticità, ma ricordiamo che saranno solo i futuri decreti legislativi a definire la riforma complessiva del nostro ordinamento sportivo. Diciamo che la cornice e il perimetro di riferimento sono stabiliti. Restano due grandi incognite: il nuovo governo che ci accompagnerà nei prossimi mesi/anni e i tempi stretti entro i quali devono essere emanati i decreti legislativi (12/24 mesi).

Roberto Bresci

Foto © Giorgio Scala Deepbluemedia

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