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Riforma dello sport: un grande mutamento che deve essere gestito

L’onda lunga della Legge Delega 86/2019 è arrivata al traguardo. La strada è tracciata e indietro non si torna, nonostante il rinvio al 2022

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Appena il tempo di vedere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi sulla Riforma dello Sport, che arriva subito il primo differimento per l’entrata in vigore. L’art. 30 del Decreto Sostegni (per la verità ancora in attesa di pubblicazione) prevede infatti che tutti i decreti legislativi della riforma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022, fatta eccezione per le disposizioni sul lavoro sportivo (artt. 25-37 con l’esclusione dell’art. 31 sull’abolizione del vincolo sportivo) per le quali l’entrata in vigore risultava già differita al 01 luglio 2022.

Per la verità, tale proroga risultava come un atto dovuto per le tante problematiche di coordinamento tra le nuove disposizioni e l’attuale configurazione dell’ordinamento sportivo. Resta il fatto che l’onda lunga della Legge Delega 86/2019 è arrivata al traguardo. La strada è tracciata e indietro non si torna. In questi giorni c’è grande fibrillazione: i più autorevoli commentatori sono già usciti allo scoperto con fiumi d’inchiostro, inondando le pagine delle riviste specializzate (alle quali per il momento si rimanda), mettendo ben in evidenza tutte le criticità della riforma: il lavoratore sportivo e l’impatto devastante che avrà sui conti delle ASD e delle SSD, l’abolizione del vincolo sportivo, ed anche in questo caso con i riflessi negativi sul conto economico, le problematiche legate alla esclusione delle cooperative dalla previsione giuridica degli enti sportivi dilettantistici, oppure ancora all’oggetto sociale che dovrà prevedere “l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche”. Ci sono poi i problemi legati alla gestione del nuovo Registro degli enti sportivi e il difficile coordinamento tra Dipartimento dello Sport, Sport & Salute S.p.A. e CONI.

Tutte problematiche sacrosante che, come tutte le grandi riforme, necessiteranno di compromessi e di tempo per essere completamente digerite. Pensare che i tempi non fossero maturi per un cambiamento così radicale è tuttavia un errore che non dobbiamo compiere. Come tutti i grandi mutamenti devono essere gestiti. Credo, e mi auguro, che tutti gli attori in campo dovranno dare il meglio di se, fornendo quei suggerimenti necessari per arrivare al traguardo del 1 gennaio 2022 (1 luglio 2022 per il lavoro sportivo) per avere un assetto il più adeguato possibile a un mondo sportivo che, anche in conseguenza della crisi sanitaria, non è più quello di un passato anche molto recente. Nove mesi di tempo, rappresentano un arco temporale abbastanza lungo, entro il quale le componenti tecniche e politiche, sono certo che sapranno trovare il giusto compromesso.

Mi sia consentita un’ultima considerazione, fuori dalla Riforma dello sport, ma per certi aspetti ad essa collegata. Viene da domandarsi: perché nel calcolo dei contributi previsti dal Decreto Sostegni, ancora una volta i proventi derivanti dall’attività istituzionale sono rimasti fuori dal computo della perdita di fatturato? La risposta è molto semplice: per il fatto che non vengono tracciati nelle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. E se non sono tracciati, non possono essere oggetto di controllo automatico. Allora sorge spontanea una domanda: nell’era della rivoluzione digitale, del piano nazionale di ripartenza e resilienza, dell’ecobonus e della transizione ecologica, dell’utilizzo delle nuove forme energetiche, non è forse giunto il momento di trovare forme di tracciabilità anche per la componente istituzionale?

Ph. © Magda Ehlers @Pexels

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