Precisazioni sulla vicenda Vergani
Cosa dicono le norme
La notizia della convocazione di Andrea Vergani per i Mondiali di Gwangju ha stupito molti. Un atleta squalificato fino al 18 luglio che il 19 viene convocato per una rappresentativa nazionale dopo tre mesi durante i quali non avrebbe dovuto allenarsi.
Dubbi legittimi per l’uomo della strada, sorprendenti se formulati da addetti ai lavori che dovrebbero sapere alcune cose:
- La squalifica si esaurisce in ambito sportivo. L'atleta Andrea Vergani si è difeso davanti alla giustizia sportiva e ha scontato la squalifica che gli è stata irrogata. In due parole: ha pagato, ha scontato la squalifica, è riabilitato
- Un atleta squalificato non può allenarsi presso una società affiliata alla FIN*, ma nessuno gli impedisce di pagare un biglietto e nuotare in una struttura privata
- Scontati i tre quarti della squalifica, l’atleta non può partecipare a manifestazioni agonistiche ma può riprendere ad allenarsi**
- Una squalifica per utilizzo occasionale di cannabinoidi per scopo ricreativo non può evidentemente essere posta sullo stesso piano dell’assunzione di sostanze dopanti con il fine di migliorare la performance sportiva. Un paragone fra la situazione di Andrea e quella di Sun Yang è ontologicamente improponibile e imbarazzante per chi lo avanza
- La squadra nazionale è guidata da un direttore tecnico che ha sicuramente tutti gli elementi per valutare la situazione e che se ha convocato l’atleta lo ha fatto a ragion veduta
Ma soprattutto, Andrea Vergani è un ragazzo di ventidue anni che ha commesso una incredibile leggerezza e ne ha subito tutte le conseguenze. Ora ha il diritto di voltare pagina.
*Norme sportive antidoping, art. 4.12 "Status giuridico durante la squalifica", 4.12.1 "Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica": Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l’eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un’organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.
** Norme sportive antidoping, art. 4.12 "Status giuridico durante la squalifica", 4.12.2 "Ritorno agli allenamenti": in deroga all’articolo 4.12.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un’organizzazione a sua volta affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell’Atleta, ovvero (2) l’ultimo quarto del periodo di squalifica irrogato.
Per chi volesse approfondire ulteriormente:
- Comunicato NADA 6 giugno 2019
- Legge 376/2000 - disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
- Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive
- Norme sportive antidoping - Italia
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